La vicenda del medico della provincia di Pordenone non iscritto all'Albo degli odontoiatri, denunciato per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, e le dichiarazioni del suo legale, riportano d'attualità una questione che sembrava se non sopita almeno definitivamente chiarita.
Può il laureato in medicina fare il dentista e quando deve iscriversi all'Albo degli odontoiatri?
"La questione è apparentemente complessa ma in realtà abbastanza semplice", ha detto a Odontoaitria33 Marco Poladas responsabile Ufficio Legale FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).
In base alla normativa vigente sono legittimati ad esercitare la professione odontoiatrica le seguenti categorie:
• I laureati in odontoiatria e protesi dentaria.
• I laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina entro il 28 gennaio 1980.
• I laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984, purché abbiano superato la specifica prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998 n. 386.
• I laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984 in possesso di uno dei diplomi di specializzazione triennale le cui denominazioni sono state indicate nel D.M. 18 settembre 2000 del Ministero della sanità, ossia: odontoiatria e protesi dentaria; chirurgia odontostomatologica; odontostomatologia; ortognatodonzia.
• I laureati in medicina e chirurgia che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina e chirurgia dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico di cui al citato D.M. del 2000, purché detto corso di specializzazione abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.
Per gli iscritti a medicina prima del 1984, ricorda il dott. Poladas, "esiste, certamente, la possibilità di essere iscritti all'Albo degli odontoiatri qualora si siano immatricolati al corso di laurea in medicina prima del 28/01/1980 oppure se si sono immatricolati negli anni accademici dal 1980/81 al 1984/85 ed abbiamo inoltre superato le prove attitudinali previste dal DLGS 386/98. Per i medici, ancora, è possibile iscriversi all'Albo degli Odontoiatri qualora fossero in possesso delle specializzazioni previste per legge. Occorre sottolineare che dopo il 1994 l'accesso a tali specializzazioni non è più consentito ai medici".
Al dott. Alessandro Zovi, membro della CAO Nazionale e componente del Comitato Centrale FNOMCeO, chiediamo invece se un laureato in medicina non iscritto all'Albo degli odontoiatri può esercitare l'odontoiatria in uno studio non suo?
Un medico, non iscritto all'albo degli Odontoiatri, non ha titolo per esercitare l'odontoiatria né in una sua struttura propria né in un'altra di cui risulta titolare un altro professionista. L'attività odontoiatrica, infatti, per legge è riservata esclusivamente agli iscritti all'Albo degli odontoiatri. È chiaro che il discorso economico può essere diverso: si pensi ad un socio finanziatore di una Società tra Professionisti in cui, peraltro, si ribadisce che il laureato in medicina e chirurgia non legittimato all'esercizio della professione odontoiatrica non può comunque esercitare la professione stessa.
Questo vale anche per gli specialisti in chirurgia maxillo-facciale?
La specializzazione in chirurgia maxillo-facciale non rientra, per espresse disposizioni ministeriali e giurisprudenziali, fra le specializzazioni in campo odontoiatrico e quindi, non consente al medico di esercitare l'attività professionale odontoiatrica. Si tratta, tra l'altro, di una questione più volte posta e definitivamente chiarita. L'esercizio dell'odontoiatria, è utile ribadirlo anche per questi colleghi specialisti, non è consentito se non in possesso di iscrizione all'Albo degli odontoiatri (e l'iscrizione non avviene se si è in possesso della specializzazione in chirurgia maxillo-facciale), ma nel rispetto dei titoli già anticipati dal legale.
E per quanto riguarda la direzione sanitaria? Un medico non iscritto all'Albo può essere direttore sanitaria di uno studio odontoiatrico?
La legge 24/07/1985 n. 409 e successive modificazioni, ha sostanzialmente previsto la necessità dell'iscrizione all'Albo degli odontoiatri per poter esercitare la professione odontoiatrica stessa. È, quindi, evidente che se una struttura ambulatoriale eroga solo prestazioni odontoiatriche, un medico non può essere direttore sanitario a meno che non si tratti di un medico in possesso della cosiddetta, doppia iscrizione. Si ricorda che fra i vari compiti del direttore sanitario esiste anche quello di verificare il possesso dei titoli di chi esercita all'interno della struttura. Sarebbe paradossale che chi non ha titoli legittimi, dovesse verificarne il possesso da parte di altri. Nella realtà spesso esistono strutture polispecialistiche in cui si esercitano sia attività mediche che attività odontoiatriche, in questo caso come recita anche l'art. 69 secondo comma del vigente Codice di deontologia medica: "il medico deve essere in possesso dei titoli previsti dall'ordinamento per l'esercizio della professione ed essere adeguatamente supportato per le competenze relative ad entrambe le professioni di cui all'art. 1 in relazione alla presenza delle stesse nella struttura".
Nel caso di un poliambulatorio il direttore sanitario non iscritto all'Albo degli odontoiatri può eseguire cure odontoiatriche all'interno della struttura?
Chiaramente è impossibile che un professionista a cui è impedito di svolgere le funzioni di direttore sanitario di struttura sanitaria odontoiatrica, in quanto non in possesso dei titoli previsti, possa curare le patologie odontoiatriche di un paziente.
(Fonte: Odontoiatria33, 19 febbraio 2015)